Lo squat dalla A alla Z
(Collettivo, aprile 2007)
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N.B. Lo squat dalla A alla Z è proposto secondo il contesto e le leggi francesi…
Tradotto da Resiste!
E’ il prodotto di una scrittura collettiva dagli squat e per gli squat o persone obbligate o tentate di diventarlo.
Mandate i vostri contatti, critiche, documenti, idee, info o proposte di modifiche all’indirizzoa-z@squat.net. Quest’indirizzo e-mail può anche essere utilizzato per porre domande specifiche che non trovate in questa guida, per fare domande di giurisprudenza, documenti giuridici, o di difesa-tipo… Mandateci le vostre giurisprudenze, resoconti, bilanci di esperienze, specialmente quello che potrebbe risultare contraddittorio con quanto scritto nella guida, perché si possa continuare a migliorare in funzione dell’evoluzione delle situazioni e continuare a diffondere i documenti ed info utili in tutta la Francia. Anche se certe info sono valide solo in altri casi, diamo qui solo poche info sulle occupazioni di terreni e le realtà dei rapporti di forza più consoni alla gente installata in camion, roulotte, caravan, nomadi, etc… perché è una realtà che conosciamo meno. Non vogliamo correre il rischio di fare strafalcioni o parlare in modo teorico fuori da situazioni vissute direttamente. Detto questo, siamo interessati a completare la guida in quel senso, in avvenire… con il vostro aiuto.
Lo squat dalla A alla Z è regolarmente aggiornato, richiedeteci l’ultima versione!
Questa guida si può anche trovare su Internet:
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Su http://squat.net/fr, dove troverete numerose info sugli squat di tutto il mondo, come pure qualche testo di fondo e vari documenti.
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Su http://infokiosques.net/nella rubrica “Squat”, con diverse altre brochure sull’argomento.
Infine, ricordatevi che le autorità leggono questa specie di guida, quindi adattatevi, sorprendeteli, fate passare le vostre migliori astuzie con il passaparola!
Sommario -Intro p. 2 -Aprire uno squat p. 2 Info preliminari p. 2 Scegliere la casa p. 2 L’installazione p. 5 Acqua e luce ad ogni piano p. 7 – Di fronte alla giustizia Resistere non passa per forza dai tribunali p. 08 – Le diverse procedure p. 09 – Preparare la propria difesa p. 09 |
– Dopo la sentenza… lo sgombero Prima dello sgombero p. 12 Sgombero e resistenza p. 13 – Allegati 1. Articoli di legge sulle diverse proroghe p. 14 2. Pannello di affissione esterno p. 14 3. Pannello di affissione interno p. 15 4. EDF e la legge p. 15 5. Richiamo alla legge p. 16 6. Tentativi d’indurimento giuridico e il cosìdetto “emendamento anti-squat” del 2007 p. 16 |
INTRO
Squattare, è occupare un edificio abbandonato, senza aver chiesto l’autorizzazione al suo “proprietario”. E’, di fatto, non pagare l’affitto ai proprietari che possiedono più di un alloggio quando noi non ne possediamo nessuno.
Squattare, è criticare in atti un sistema che vuole che i ricchi continuano ad arricchirsi sulla pelle dei poveri.
Squattare, è anche abitare nel vero senso della parola: è essere libero e responsabile nel proprio luogo di vita. E’ poterci fare quello che si vuole senza referenziarsi ad un proprietario che, in ogni modo, non ci vive.
E’ anche un modo di sopravvivenza quando non si può, o non si può più pagare un affitto (un modo che può portare a farsi delle domande sui nostri modi di vivere, sul lavoro, la famiglia, la vita collettiva, il tram-tram quotidiano, sulle possibilità di vivere le nostre idee in tale società).
Ogni squat è diverso. Il quotidiano dipende largamente dei contesti politici, socio-economici, giuridici, inter-relazionali, etc, ma ogni squat è “politico”, nella misura in cui capovolge, anche involontariamente, l’ordine sociale e la proprietà privata.
Lo squat è generalmente dipendente dagli spazi lasciati all’abbandono dalla borghesia e dal sistema capitalistico. Non può essere considerato come uno scopo, ma al massimo come un mezzo. Ma non qualsiasi mezzo: al di là dell’alloggio, lo squat può essere un luogo di resistenza e di sperimentazione. Squattare è prendere una parte del proibito, rompere la sottomissione alla legalità, è una ricerca di autonomia.
Lo spazio aperto dagli squat permette anche di ritrovarsi in pratiche diverse: autogestione, gratuità, recupero/riciclo, appropriazione in tutte le forme, apertura all’esterno e confronto sui modi di vivere, dibattiti, riflessioni…
Questa brochure, scritta collettivamente, in evoluzione continua dalla sua prima comparsa nella primavera del 1999, ha per scopo quello di fornire informazioni necessarie al “buon” svolgimento della vita di uno squat, dall’apertura fino alla chiusura. Non vuole essere esaustiva e sta ad ognuno apportare le modifiche appropriate.
a-z@squat.net (aprile 2007)
APRIRE UNO SQUAT
Info preliminari
Fino ad ora, lo squat dipende dalla giurisdizione civile, cioè un conflitto tra due parti dove non c’è rischio di prigione, contrariamente alla giurisdizione penale che può sbattervi dietro le sbarre, oppure concedervi la prigione con la condizionale, i T.I.G. (travail d’intéret général – lavoro socialmente utile, n.d.t.), ammende ed altri “regali” dallo Stato.
Quello che può eventualmente essere considerato come un delitto e farvi passare dalla parte penale della giustizia, è essere preso in flagranza quando vi introducete con scasso in una casa.
Diffidate pure quando il luogo “squattato” contiene oggetti di valore: potreste teoricamente essere accusato di degrado di beni privati o furto con scasso.
Scegliere la casa
Individuazione dei luoghi
Le individuazioni si fanno il più discretamente possibile.
Le case possono essere vuote per un sacco di motivi: speculazione, cumulo di proprietà, progetto pubblico o privato in attesa, riscatto progressivo dei lotti di case per un progetto più ampio, riabilitazione in attesa, insalubrità, divisione sulla successione, dimenticanza, assenza di eredi, fuga del proprietario all’estero in seguito a grane con il fisco o la giustizia francese…
Capita anche che un edificio sia vuoto per un certo periodo, solo per un fatto di transizione tra i due affittuari. Più l’edificio è vuoto da tempo, più ci sono possibilità che lo rimanga ancora per un po’ e che il proprietario non abbia progetti urgenti (sapendo però che ne troverà subito uno, e molto in fretta, quando si accorgerà della vostra occupazione).
Osservate se il luogo è ben vuoto e se non ci sono passaggi. Ci sono diversi indizi: persiane chiuse, cassetta della posta piena di vecchie pubblicità, mucchi di foglie secche davanti alla porta, assenza di nome sulla porta, giardino incolto, pattumiere, stato dell’edificio…
Per verificare se c’è del passaggio, mettete un pezzo di carta discretamente sul vano di ogni porta e verificate regolarmente la loro presenza. Se non è possibile sulla porta, mettete un legnetto nelle serrature.
Individuare i luoghi in diversi momenti della giornata e della settimana, specialmente all’infuori degli orari di lavoro. Le vacanze e i giorni festivi hanno tendenza ad ingannare e sono da evitare.
D’inverno, al calare della notte, è un periodo pratico per individuare la presenza di occupanti (luci accese o meno). Detto questo, succede che dei proprietari, più furbi, installano delle luci collegate ad un timer che si mettono in moto quando viene notte.
Prima della prima visita, osservate bene la casa dall’esterno: fate attenzione alle entrate e alla loro solidità, la loro visibilità da parte dei vicini, la loro accessibilità… Verificate che non ci siano scatolette o altri segni che potrebbero far pensare alla presenza di un allarme all’interno dell’edificio. Quando entrate in una casa ed un flash rosso lampeggia in alto, si tratta quasi certamente di un allarme (da non confondere con una semplice luce collegata ad un rivelatore di movimenti e generalmente in esterno). A volte, gli allarmi sono sonori e molto potenti. Capita che siano collegati ad una centrale o ai vigili. Se avete un dubbio e che alzate le chiappe in quel momento preciso, avete generalmente il tempo di scappare prima dell’arrivo degli sbirri o dei vigili (è d’altronde possibile ritornare qualche giorno dopo per verificare se tutto quello ha provocato un certo cambiamento, perché non è sempre così).
E’ più sicuro visitare i luoghi prima dell’apertura dello squat. Questo permette di ottenere delle informazioni sullo stato dei pavimenti e dei muri, dei sistemi idrici ed elettrici, del numero delle stanze (in funzione dei posti necessari) e sulla possibilità di barricare in futuro lo squat (prendere le misure per le serrature e i pezzi per le barricate.
Non esitate a suonare prima di entrare nella casa, con una scusa bidone, nel caso ci fossero degli abitanti. Non serve a niente andare a visitare il luogo in quindici, meglio essere discreti. Fate attenzione a non correre di qua e di là visitando la casa, potrebbe essere marcia, soprattutto i pavimenti. Allo stesso modo, non fate luce dalle finestre, potrebbe mettere in allarme il vicinato. E’ possibile diminuire la luminosità delle pile nascondendole sotto le maniche o con del tessuto. Tenete presente che succede, a volte, di incontrare delle persone nelle case vuote (senza fissa dimora, visitatori per una sera, …). Se vi scoprono a visitare un luogo, prevedete una scusa bidone (ricerca di un luogo per la notte, motivi “stupidi” tra giovani “stupidi”, etc). Secondo i contesti, può essere più pratico individuare i luoghi di giorno. In quel caso, ci si può munire di una macchina fotografica e addurre, come pretesto, di essere studenti di arte, voler girare un film o altro progetto “creativo”…
Qualche attrezzo può essere utile (piede di porco, martello, cacciavite…). Le intemperie (pioggia, tempeste, partite di calcio, feste popolari…) permettono di coprire gli eventuali rumori inconsueti per il vicinato.
Ci sono tanti modi per aprire una casa: sovente c’è una falla, bisogna testare tutte le entrate possibili e la loro fissazione in modo sistematico: tapparelle, porte, tetti, cantine, comprese le porte e le protezioni Sitex (grosse placche di metallo con o senza buchini), come pure tutti gli altri mezzi anti-squat che non impediscono comunque di entrare, e che forniscono un buon modo di essere barricati una volta che siete all’interno…
Notare che non è perché una casa è murata che non si può aprirla e tenerla. E’ possibile entrare dalle finestre e attendere il passaggio degli sbirri per smurare o aprire smurando durante un’azione collettiva e tener il rapporto di forza malgrado l’infrazione sia un po’ più evidente in questo caso specifico.
Da evitare
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gli alloggi ammobiliati, i luoghi con materiale informatico… Anche se non è sempre così, ci sono più rischi di essere perseguiti per violazione di domicilio, degrado volontario e furto (delitti rilevanti nel penale). Un certo tipo di ammobiliato può essere indice della presenza di persone che ci vivono ogni tanto (residenze secondarie…) che può essere problematico, se i proprietari provano rapidamente che utilizzano regolarmente il luogo, così che gli sbirri possano reagire violentemente…
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gli edifici le cui strutture (tetti, mura, pavimenti…) sono troppo fatiscenti, costituiscono un pericolo per gli occupanti, ma anche perché una delibera di pericolosità può essere stata depositata, o essere depositata in seguito all’occupazione, il ché porta alla possibilità di sgombero quasi immediata.
Scegliere bene il proprietario
Non esitate a fare una piccola inchiesta presso i vicini e un giro al catasto per saperne un po’ di più sul proprietario (ci sono rischi di rifiuto, certi catasti fanno pagare o chiedono l’identità, certi diffidano degli squatter, quindi cercate altri pretesti…)
Se il catasto rifiuta, è possibile indirizzarsi al “Ufficio delle Ipoteche” che deve fornire alle persone che lo richiedono i titoli di proprietà degli immobili (costo 15 euro, ma uscite con i documenti). Questi titoli di proprietà possono avverarsi utili per provare che la persona che vi intenta processo non sia realmente il proprietario.
E’ anche possibile informarsi con diversi pretesti (girare un film, scuola d’architettura…) negli uffici della Comunità Urbana, che gestiscono i piani di occupazione dei suoli o i permessi di costruire, in particolare per quello che riguarda gli edifici pubblici. http://paginegialle.it(http://pagesjaunes.fr/)può anche avverarsi un modo pratico per fare ricerche sui proprietari.
Prediligete le istanze di eredità (problemi di successione) o le operazioni d’urbanizzazione in sospeso (dove l’acquisto dei terreni blocca la realizzazione). I permessi di costruzione e di demolizione sono legalmente scaduti dopo 5 anni (il tutto è gestito dal comune ed è affisso) il che può indicare un progetto preso in considerazione ma poi abbandonato.
In compenso, il fatto che ci sia un permesso di costruire o di demolire depositato sulla casa, può far pensare che il proprietario si preoccupi un minimo di questa casa e che rischia di esserci un progetto in corso.
Le istituzioni pubbliche come i municipi possiedono un sacco di locali vuoti. Squattare questi edifici può
contribuire a creare un rapporto di forza con le istituzioni locali più facilmente che con i proprietari privati, e portare a battaglie politiche sull’alloggio e l’urbanizzazione. In certe città, i municipi possono essere più fluidi, potrebbero voler negoziare, lasciar stare, perfino proporre affitti precari; in altri contesti, sono al contrario più repressivi ed efficaci dei proprietari privati. Possono, ad esempio, pagarsi buoni avvocati, imparare a difendersi meglio da un affare all’altro, e non amano generalmente la gente che va a disturbare le loro politiche locali. A volte, la loro complicità con la prefettura è tale che può aiutarli a passare oltre le vie giuridiche normali e ad ottenere sgomberi illegali. Il fatto che i municipi siano di sinistra o di destra non cambia niente in termini di repressione e non offre un grande margine di manovra.
A volte, certi appartamenti isolati sono vuoti perché un proprietario individuale non se ne occupa in seno all’edificio, perché i proprietari aspettano che tutti gli appartamenti siano vuoti per rinnovare o demolire… E’ possibile, a volte, occupare e rimanere più discretamente in un appartamento vuoto piuttosto che in una casa, soprattutto se si va d’accordo con gli altri abitanti dell’immobile o se non si sono resi conto che siete squatter.
I terreni militari posano a priori dei problemi specifici con possibilità di sgombero ed interventi accelerati e sono dunque da evitare, ma il fatto che il proprietario di una casa sia l’esercito non significa automaticamente che si tratti di un terreno militare.
Capita che la gente ottenga degli arrangiamenti diversi e vari, orali o scritti, con il loro proprietario (convenzioni, affitti precari, scambi di buon procedimento…) sapendo che le promesse impegnano solo quelli che ci credono.
Tuttavia, il fatto di trovare forme di legalizzazione con “grossi” proprietari può, secondo i casi, limitare l’autonomia dello squat, o essere strumentalizzato dal nemico in una strategia di “dividere per meglio governare” e rivelarsi così nefasto agli altri squat della città che non avrebbero questo tipo di dialogo o di convenzioni (sia per rifiuto che per impossibilità pratica).
L’installazione
L’apertura
Sovente la gente apre di notte, cambia le serrature e si barrica direttamente. E’ anche possibile tentare l’apertura direttamente di giorno, alla “faccia tosta”, vestiti per esempio in tuta blu da lavoro. Si può occupare in modo visibile, secondo il rapporto di forza, in gruppo o alla fine di una manifestazione (per esempio, quando uno sfondamento rumoroso s’impone per entrare o l’edificio sia troppo visibile…).
Il kit di sopravvivenza
Pensare di portare acqua, cibo, sacchi a pelo (coperte in caso di grande freddo), la luce (pile, candele, fiammiferi…). Ecco un esempio di kit di utensili di base indispensabile: martelli, cacciaviti piatti e a croce, piede di porco, viti, serrature di misure giuste, chiodi, trapani a batteria, lime, scalpelli da legno, catene e lucchetti da mettere attorno alle griglie, un metro…
Portare anche il necessario per barricare, secondo le possibilità: puntelli, legno, serflex (ghiere di serraggio) per le persiane, ganci “porta-sbarre” per mettere sulle porte e sbarre in metallo…
E’ saggio non portare troppi effetti personali prima del primo passaggio degli sbirri.
Porre subito un lucchetto affinché il proprietario non possa utilizzare ancora la sua chiave e barricare le entrate potenziali del luogo affinché gli sbirri non possano entrare in forza, sbattervi fuori e richiudere il tutto.
Riparare il più il fretta possibile ogni danno materiale causato alle porte e finestre per ridurre i rischi di una procedura in flagrante per scasso, ma anche di un’entrata in forza degli sbirri in un punto di fragilità visibile.
Se farete la scelta di una difesa giuridica (vedere capitolo “Di fronte alla giustizia”), mettete subito i nomi visibili sulla buca delle lettere e sulla vostra porta, affinché l’ufficiale giudiziario non possa lanciare una procedura su richiesta anonima (che non vi permetterebbe di difendervi davanti ad un giudice ed eventualmente ottenere proroghe).
E’ preferibile, per ottenere l’aiuto giurisdizionale e nel caso di multe, che le persone che mettono il loro nome non siano solvibili (che il loro reddito non sia sufficientemente elevato per potere pagare le multe) ed abbiano il loro conto in banca non troppo fornito. E’ possibile mischiare dei falsi nomi ai veri per aumentare il numero di abitanti, o avere dei “presta nome”: se volete essere difesi da un avvocato, bisognerà che ci sia qualche nome vero, perché gli avvocati possano almeno beneficiare di uno o due aiuti giurisdizionali.
E’ possibile far conoscere al vicinato la vostra installazione in loco, a mezzo volantini nelle buche delle lettere. Ciò permette di rendere pubblica l’apertura, prima discreta, e rassicurare i vicini. Se volete tentare di mettervi in buon rapporto con il vicinato, potete andarli a trovare direttamente, invitarli ad una merenda…
Una lettera timbrata, dunque datata, ai vostri nomi e indirizzo può avverarsi utile al momento del passaggio della polizia (vedere “Primi contatti con la polizia” sulla questione delle 48 ore). Per quello, non esitate ad inviarvi della corrispondenza. Se preferite della corrispondenza anteriore al vostro arrivo, potete scrivervi ad un indirizzo qualunque a matita, per poi modificare l’indirizzo sulla busta a penna, dopo aver ricevuto la detta corrispondenza.
Se fate la scelta della difesa giuridica, scattare delle foto “prima/dopo”: può essere utile per dimostrare l’ampiezza dei vostri lavori nell’edificio, per far vedere che non avete rovinato i luoghi,…
Primi contatti con la polizia, il proprietario, gli ufficiali giudiziari
Tutti i consigli che vi diamo di seguito non sono da prendere come regole matematiche su quello che può succedere. Tutto dipende dalle vostre scelte strategiche e del contesto locale: proprietario, taglia dell’edificio, numero di persone, stato della “scena squat” locale, metodi polizieschi, rapporto di forza tra squatter e sbirri, ma anche dal vostro proprio rapporto con le autorità, istituzioni, confronto.
Gli sbirri possono sbarcare appena saranno stati informati della vostra installazione: è bene restare vigili se possibile e rimanere nei luoghi con diverse persone fino al loro primo passaggio.
Una scelta possibile, fin dalle 48h o appena siete barricati decentemente e avete cambiato i chiavistelli, è chiamare gli sbirri voi stessi (per esempio facendovi passare per dei vicini che hanno constatato l’occupazione o altro) al fine di scegliere il momento in cui passeranno. Ciò permette di essere sicuri che ci sia gente e di non vivere nell’attesa del loro passaggio durante diversi giorni.
Altri fanno la scelta di essere il meno visibile possibile, sperando che passeranno il più tardi possibile. E’ possibile che siano meno veloci se si accorgono per caso dell’occupazione dopo un certo tempo, ma quello fa però correre il rischio che non ci sia nessuno nella casa durante il loro passaggio, che entrino e chiudano tutto. In ogni caso, la loro reazione è difficile da prevedere.
Davanti agli sbirri, agli ufficiali giudiziari, o al proprietario, mostrate che siete sicuri di voi, che conoscete i vostri diritti (vedere gli allegati su quello che c’è da dire agli ufficiali giudiziari e agli sbirri in caso di urgenza).
In modo generale, è importante restare nel vago e di divulgare meno info possibile e potenzialmente problematiche agli sbirri, agli ufficiali giudiziari, al proprietario, ai vicini e alla gente di passaggio con le quali non avete una particolare confidenza (dettagli personali, numero di abitanti, piraterie eventuali, punti deboli del luogo…).
Diffidate se sbirri, ufficiali giudiziari o proprietari vogliono “entrare per discutere”, è meglio tenere le distanze con quella gente… Potrebbero approfittarne per restare, trascinarvi in caserma, ispezionare ogni sorta di cose che preferite non far vedere. Rimanete barricati, e parlate loro attraverso un’apertura in altezza.
Precisate, anche se è falso, che siete lì da più di 48h, per evitare la flagranza di reato che potrebbe portare gli sbirri a considerarsi in dovere di eseguire uno sgombero immediato. Non avrete a priori da dimostrare davanti ad un tribunale che siete lì da più di 48h, ma affermarlo può giocare in vostro favore di fronte ad un confronto con gli sbirri. Potete accontentarvi di ripeterglielo in modo determinato, ma anche con l’appoggio di testimonianza dei vicini presenti al loro passaggio o mostrare della corrispondenza ricevuta dal momento dell’occupazione…
Dimostrate che conoscete la legge (contrariamente a quello che se ne pensi, per altro) è sovente un mezzo potente davanti agli sbirri (che o la conoscono in modo approssimativa, o l’interpretano come gli pare e piace) e una base come un’altra per capire quello che ci succede, valutare una situazione e uscirne secondo le diverse situazioni.
Se ci sono delle tracce evidenti di scasso, è un po’ seccante, ma potete sempre dire che sono altre persone che hanno scassato, e che la porta era aperta quando siete entrati. Non ammettete nessuno scasso.
Ecco un discorso giuridico tipo che è possibile servire alla polizia, da adattare naturalmente secondo le scelte strategiche verso la giustizia:
“Siamo qui da qualche giorno ed installati. La casa era vuota ed aperta.
Questo luogo è d’ora in poi il nostro domicilio e la nostra residenza principale (secondo l’articolo 102 del codice civile, “il domicilio di ogni francese, riguardante l’esercizio dei suoi diritti civili, è un luogo dove ha il suo principale insediamento”). Agire fuori del quadro procedurale, è urtare uno dei grandi principi del diritto francese, l’inviolabilità del domicilio (secondo l’articolo 432-8 del codice penale, “il fatto, per una persona depositaria dell’autorità pubblica o incaricata di missione presso il servizio pubblico, agendo nell’esercizio delle sue funzioni o della sua missione, di introdursi o di tentare di introdursi nel domicilio altrui contro la sua approvazione durante i casi previsti dalla legge è punito con due anni di prigione e 30.000 € di ammenda”).
Il nostro nome è affisso sulla porta dell’immobile. Da quel momento, ogni provvedimento di sgombero deve essere oggetto, non di uno sgombero immediato “illegale” o di una richiesta di ordinanza di sgombero, ma di una procedura contraddittoria al Tribunale d’Istanza, dove deve essere lasciata la possibilità agli occupanti dell’immobile di difendersi tramite un avvocato e di far valere il loro diritto a proroghe (secondo la legge n° 91-650 del 9 luglio 1991, “se lo sgombero verte su un locale adibito ad abitazione principale della persona sgomberata, non può aver luogo a detrimento delle disposizioni degli articoli L.613-1 a L.613-5 del codice della costruzione e dell’abitazione, solo dopo la scadenza dei due mesi che seguono il comando”).”
Il passaggio della polizia (mano corrente) data “ufficialmente” il vostro ingresso nei luoghi.
A volte, gli sbirri sono particolarmente irritati e tentano l’intimidazione con diversi mezzi (colpi nelle porte, piede di porco, lacrimogeni, arrampicarsi alle finestre, arrivare dal retro…).
Esaminano anche la possibilità di penetrare nello squat. Ecco perché bisogna essere molto vigili sulle diverse aperture (finestrine di scantinati, porte, finestre) che dovete barricare molto rapidamente, in modo da resistere al passaggio della polizia, vigili, scassinatori o fabbro ferrai.
A volte, il fatto di far pressione oralmente può, alla fine, farli desistere: bisogna essere sicuri di sé e delle leggi, bluffare sul passaggio dei media, connessione di avvocati e tutto quello che potrebbe sembrare loro serio e farli indietreggiare.
In caso di “colpi duri” (tentativi di sgombero, aggressioni,…), è importante avere diverse persone all’esterno sulle quali si può contare, lanciare una catena telefonica e assemblare il massimo di gente per sostenervi. Capita regolarmente che, dopo essersi arrabbiati ben bene, finiscono per lasciare perdere, quindi non vivete in ansia. Secondo le strategie locali e il vostro gusto per i media, si può anche prendere qualche numero delle redazioni dei giornali, radio e televisioni locali. L’arrivo dei giornalisti sui luoghi può frenare gli ardori dei poliziotti,… o no…!
Gli sbirri tentano a volte di controllare l’identità o perquisire le persone che sono fuori e che dovrebbero quindi far attenzione a quel che hanno addosso in quel particolare momento.
Se non tentano di cacciarvi con la forza, gli sbirri vi porranno al meglio qualche domanda di routine: i vostri nomi, quanti siete, da quando siete nei luoghi, se ci sono delle famiglie, dei bambini piccoli, la vostra professione etc… Per esempio, è preferibile non dire che siete solo in due all’interno. Meno informazioni ha la polizia, meglio è. Non siete comunque obbligati a rispondere. Per questioni di tranquillità, potete tuttavia scegliere di farlo. Ma quello non costituisce assolutamente la garanzia del non assillarvi da parte loro.
Dopo questo primo contatto, i poliziotti cercheranno generalmente il proprietario per segnalargli l’occupazione, perfino spingerlo a porre denuncia e a intraprendere una procedura rapida. La polizia procede a volte ad una inchiesta di quartiere, può sollecitare i vicini più prossimi a porre denuncia contro di voi.
L’ufficiale giudiziario passa quando il proprietario ha deciso di lanciare una procedura di sgombero. Se volete difendervi in giustizia, bisogna dare dei nomi (veri e/o falsi, se volete sembrare più numerosi).
Dato che può passare quando non ci siete, fate in modo di lasciare dei nomi visibili sulla buca delle lettere.
Acqua ed elettricità ad ogni piano
Nella misura possibile, provate ad installare voi stessi, (o re-installare) l’acqua e l’elettricità. Ma attenzione ai tagli! In caso di intervento, reagite, non lasciate fare gli sbirri, disponete un rapporto di forza per impedire di tagliare i rifornimenti (occupate i locali dell’EDF (Electricité de France – Elettricità di Francia, n.d.t.) o della compagnia delle acque con azioni pubbliche o bagnate l’agente dell’EDF durante il suo passaggio, murate il contatore, colate del cemento dopo aver aperto l’acqua, se c’è un rubinetto di chiusura generale all’interno…). Se fate pirateria, provate ad essere discreti, chiudete le tapparelle la sera. “Piratare” l’elettricità è un delitto penale passibile di ammenda o prigione. Tuttavia, l’EDF si accontenta in generale di tagliare.
Qualche consiglio se volete piratare
Per l’elettricità, potete provare di rimettere in marcia il contatore. Se no, rimettere la corrente può porre qualche problema di sicurezza e necessita di conoscenze tecniche. Verificate comunque che l’impianto non sia troppo marcio prima di rimettere la corrente (rischi d’incendio, di fulminazione ed altre gioiosità!)
Potete anche far rimettere la corrente dall’EDF per poi bloccare il contatore alla vecchia maniera (quello funziona solo con i vecchi contatori, anche lì chiedete consigli) o allacciare in parallelo un altro circuito.
Per l’acqua, vedete se potete rimetterla in funzione voi stessi. Guardate in case, sovente in cantina, se c’è una saracinesca o un contatore. Fate allora dei test, con almeno un rubinetto aperto, per non fare esplodere i tubi resi fragili. Se il contatore è tolto, potete aggiungere un pezzo di tubo flessibile per fare una giuntura.
Se la saracinesca all’interno non permette di far arrivare l’acqua, sicuramente essa è tagliata dalla strada. Cercate allora delle piccole placche di ghisa all’esterno (15 cm di diametro). In fondo, c’è una saracinesca che si apre con una chiave speciale (a Parigi, si passa direttamente nelle fognature).
Se tutta la tubatura è marcia, e non avete la possibilità di fare lavori idraulici, potete realizzare un sistema rudimentale a base di “gomme per bagnare il giardino”, per avere almeno una presa d’acqua. Fate colare l’acqua diversi minuti prima di berla.
E’ grandemente raccomandato di evitare l’utilizzo dell’impianto a gas se l’immobile è rimasto vuoto da anni (o chiedete a qualcuno che se ne intende di verificare seriamente lo stato dell’impianto).
Qualche consiglio se volete pagare
In primo luogo, tutte le irregolarità che potranno constatare gli agenti tecnici non sono fatti vostri, era già così quando siete arrivati!…
A volte non è così complicato farsi installare le utenze o il telefono. Ma attenti ai rifiuti da parte degli amministratori. Ancora una volta ci sono diverse pressioni. Potete anche aspettare una mezz’oretta e sperare d’incappare in un’altra impiegata.
Per l’EDF, potrebbe essere utile dare il nome del vecchio inquilino, se lo conoscete, per apparire come un affittuario normale. E’ anche utile, a volte, fornire un’altra fattura, quella del telefono per esempio.
In caso di rifiuto, non lasciategli tregua, e ricordate loro che il ruolo d’EDF non è di sostituirsi alla giustizia, e quindi di decidere della legalità della vostra installazione nei luoghi. Argomentare che la corrente è una necessità vitale dei giorni nostri. Nei termini delle cariche di distribuzione pubblica dell’energia elettrica, il concessionario EDF è tenuto a fornire l’elettricità a tutte le persone che chiedono di contrarre un abbonamento senza la giustificazione dell’occupazione legale dei luoghi per il proprietario (vedere allegato sull’EDF). Al peggio, se giudicano che l’impianto non è funzionale, devono legalmente mettervi un contatore di cantiere (che costa più caro dell’installazione).
Potete occupare i locali dell’EDF che sono ben riscaldati, fino a quando accettano di installare la corrente. EDF tiene molto alla sua immagine di marketing e l’azione diretta può, a volte, dare una svolta ad una non-decisione stagnante.
Per l’acqua, utilizzare le stesse procedure. L’acqua è riconosciuta come vitale, in caso di rifiuto, aggrappatevi alla compagnia della quale dipendete (Régie municipale, CGE (Compagnie Générale des Eaux), Lyonnaise des eaux, SAUR/Bouygues, …), sarà sicuramente lieta di scoprire nuovi clienti dopo pressioni idonee, e un po’ di trambusto pubblico!…
DI FRONTE ALLA GIUSTIZIA
“Resistere” non vuol forzatamente dire “davanti ai tribunali”
Una procedura giuridica può essere fatta contro di voi in qualche ora, qualche mese o qualche anno dopo il vostro arrivo ufficiale nei luoghi. A volte i proprietari, per vari motivi, non si accorgono della vostra occupazione, lasciano andare per le lunghe, oppure se siete fortunati, non giudicano opportuno trascinarvi in tribunale.
Certe persone non vogliono compromettersi con la giustizia e lasciano la procedura svolgersi da sola, senza inquietarsi (per economizzare l’energia, per rifiuto di apparire in tribunale, per volontà di puntare su altri tipi di resistenza e di rapporti di forza), altri preferiscono utilizzarla per guadagnare tempo.
La difesa giuridica è uno dei modi, ma non è il solo. In ogni caso, non è perché ci si difende in tribunale che bisogna trascurare altri assi di resistenza sui quali non ci dilunghiamo qui, ma che sono cruciali e in confronto dei quali la difesa giuridica può, a volte, sembrare aneddotica: visibilità, pressioni pubbliche, azioni, manifestazioni, presa di mira da parte dei proprietari, comunicazione sul quartiere e oltre. Il contesto locale è relativamente decisivo nella scelta dell’energia che si dedica o meno ad una difesa giuridica. Infatti, certe prefetture lasciano passare del tempo tra il momento dell’accoglienza del ricorso alla forza pubblica e il momento dove procedono allo sgombero, o rispettano loro stesse la tregua d’inverno, ma in compenso è molto difficile sapere quando gli sbirri sbarcheranno. In altre città dove la prefettura è pronta ad espellere, una procedura può realmente permettere di guadagnare tempo. Tutto dipende sovente dalla densità della città, del rapporto di forza tra squatter e forze repressive… Quando gli squat riescono a durare anni, e a volte succede, è generalmente dovuto a diversi parametri (la difesa giuridica può essere un elemento fra i tanti).
Le diverse procedure
L’ordinanza su richiesta
Le procedure giudiziarie prendono diverse forme.
La più brutta per gli squatter è quella dell’ordinanza su richiesta che è di fatto una sentenza non nominativa e non contraddittoria, cioè che siete giudicati senza la vostra presenza, senza il vostro avvocato e senza che ne siate avvisati. In più, gli appelli e richieste contrari non sono sospensivi, vale a dire che durante la procedura potete essere espulsi.
Contro questa procedura, qualche trucco: se siete al corrente che una procedura non nominativa sia in corso contro di voi, prendete contatto con il vostro avvocato affinché agisca in fretta, può informarsi dai cancellieri e fare appello dell’ordinanza su richiesta per impedire di procedere.
Potete chiedere la testimonianza della gente del quartiere perché affermino che i vostri nomi erano ben presenti e visibili sulla buca delle lettere.
Potete scegliere di anticipare le pratiche del proprietario prendendo contatto con lui appena siete installati, spiegando (sinceramente o no) le pratiche, per cercare di guadagnare tempo.
Potete anche, se avete forti ragioni di credere che il proprietario vuol fare una procedura anonima, mandargli una raccomandata o fargli mandare dal vostro avvocato un richiamo alla legge (vedere allegato sul “richiamo alla legge”).
Il procedimento in camera di consiglio nominativo
L’altra procedura è il procedimento in camera di consiglio nominativo contraddittorio al tribunale d’istanza che vi permette di difendervi e di chiedere proroghe.
Può capitare che in casi specifici di edifici d’utilizzo pubblico, la procedura passi dal tribunale amministrativo.
Preparare la difesa
Costruzione di una cartella di difesa giuridica
Dal momento in cui il proprietario è in possesso del vostro nome, può diffidarvi davanti al tribunale. Vi sarà dato dall’ufficiale giudiziario un’assegnazione in giustizia (direttamente o da andare a ritirare in municipio), che dovrete leggere con attenzione per verificare la validità dell’indirizzo e dei nomi riportati (un errore a questo punto può farvi guadagnare tempo). Una volta assegnato in giustizia, se guadagnate meno dello SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti – Salario Minimo Interprofessionale Garantito, n.d.t.), (verificare attentamente sui documenti ufficiali del tribunale che le cifre siano esatte) avete diritto all’aiuto giudiziario.
Cercate un avvocato, meglio se in anticipo o al peggio appena ricevuto l’assegnazione. Sarebbe utile informarsi in anticipo nella vostra città sugli avvocati militanti o quelli che accettano di lavorare con l’aiuto giuridico (avvocati che lavorano per la storia dei Senza Documenti, che sono al Sindacato degli Avvocati di Francia,…)
A meno che scegliete di difendervi da soli (è possibile, ma sovente mal apprezzato dai giudici), è molto raro che un giudice vi chieda di parlare durante un processo.
E’ il vostro avvocato che parlerà per voi davanti alla giustizia. Potete concordare con lui sulla strategia da seguire, ma un avvocato deve accettare il vostro asse di difesa senza considerare che sa forzatamente meglio di voi quello che conviene. Il fatto che accetti un lavoro comune con voi, e non semplicemente di prendervi in carico, è, secondo noi, un criterio di scelta importante. Un avvocato non è né un amico, né un compagno, né uno psicologo, ma un ausiliario di giustizia a cui non siete tenuti a dire tutto.
Gli avvocati possono essere dei buon consiglieri, ma non saranno forzatamente più pertinenti di voi nell’argomentare, anche perché non sempre se ne intendono in materia squat. Sovente, siete voi a dover portare gli elementi come argomentazione, giurisprudenza o testi di legge.
Bisogna anche sapere che l’aiuto giuridico non fa guadagnare quasi niente agli avvocati, e che, anche se sono simpatizzanti, non passeranno ore a preparare i vostri affari. Se volete un dossier ben fornito, lo dovete preparare voi stessi e arrivare al primo appuntamento con documenti, testimonianze del vicinato in vostro favore, richieste di alloggio sociale, fotografie, cronologia degli eventi… in bel ordine, di modo che il vostro avvocato possa capirci qualcosa ed utilizzare i documenti.
La legge francese difende molto bene la proprietà privata. Il detto “diritto all’alloggio” pesa generalmente molto poco al supremo “diritto di proprietà”. Anche se il vostro proprietario ha altri dodici alloggi vuoti, che non ci siano progetti per questi alloggi, e che avete urgente bisogno di un tetto, nel 99% dei casi, gli squatter perdono giuridicamente, dove il diritto di espellerli immediatamente o dopo qualche mese di tempo sarà finalmente riconosciuto. I processi non apportano generalmente niente, tutto dipende dell’umore del giudice, del suo partito preso a quel proposito, delle giurisprudenze e delle abitudini che sarete riusciti a documentare. Nondimeno, la durata della procedura può permettervi di prendere tempo (da qualche giorno a qualche mese) o di ottenere proroghe (da qualche settimana a qualche mese). Contrariamente ad altri tipi di processi, più la procedura va a rilento, soprattutto con le domande di rinvio, più è a vostro vantaggio.
Può essere utile che il vostro avvocato s’informi su chi sarà il giudice il giorno del processo. In funzione della sua sensibilità, la vostra scelta di argomentazione giuridica può cambiare.
Per decidere di un certo asse di difesa giuridico e determinare un argomentazione pertinente, bisogna incominciare a studiare accuratamente l’assegnazione e vedere su che cosa il proprietario vi attacca.
Gli attacchi più classici mirano a dimostrare che siete occupanti senza diritto né titolo (che basta, nella maggior parte dei casi, ad ottenere lo sgombero), che causate scompigli nell’ordine pubblico, che siete entrati con scasso, che siete in pericolo nell’edificio in questione, che deteriorate l’immobile, che c’è un qualsiasi progetto urgente, che non siete nella necessità di trovar alloggio, che non abitate lì…
Potete contrattaccare su questi argomenti, con l’aiuto di diversi documenti [prova di precarietà, certificati Assedic (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce – Associazione per l’impiego nell’industria ed il commercio, n.d.t.) oRMI (revenu minimum d’insertion – reddito minimo d’inserimento, n.d.t.), busta paga, carta di studente, richieste di alloggio sociale, testimonianze scritte di buon vicinato, documenti ufficiali sull’assenza di progetto di urbanizzazione, prove che i permessi di demolire o di costruire datano di più di tre anni, foto di lavori che avete effettuato…]. Abbiate immaginazione!
Conservate ogni traccia scritta con il proprietario. Potrà sempre essere utile in tribunale per confermare un dialogo tra le parti, o una convenzione tacita. Una fattura (Telecom, EDF, acqua) può essere una prova di domiciliazione come pure documenti d’identità a quell’indirizzo. Lo squat dove vivete è il vostro unico domicilio, precisatelo. Per esempio se avete in passato fatto domanda di alloggio sociale (rinnovabile periodicamente), fatelo valere, così come se avete proposto un accordo o dei soldi al proprietario.
Potete sempre fare una domanda di alloggio sociale anche se non lo volete veramente, l’importante è avere il pezzo di carta attestando che siete in lista d’attesa e che non c’è niente per voi in questo momento. In generale è quello che si ottiene…
Per le testimonianze scritte, potete procurarvi delle schede-tipo presso il vostro avvocato. I testimoni dovranno anche darvi una fotocopia del documento d’identità.
Vi accorgerete sovente con stupore che le case abbandonate da anni i cui proprietari si disinteressano completamente, si vedono generalmente attribuire dei progetti importanti e urgenti appena sono squattate. I proprietari pubblici daranno una parvenza sociale al progetto (alloggi sociali, centri sociali…) per fare bella figura. Non lasciatevi ingannare, la maggior parte del tempo l’urgenza di questi progetti è immaginaria o il progetto stesso è un bidone e le case rimangono murate per anni dopo lo sgombero. Può essere interessante provare che non c’è nessun permesso di demolire o di costruire, e trovare dei documenti ufficiali che attestano che non c’è nessun progetto a breve termine.
La difesa di uno squat può prendere diversi orientamenti (che non sono forzatamente contraddittori). Tutto è nella tattica e nella strategia, perché non c’è alcun illusione da farsi sul fondamento morale del sistema giuridico attuale… soprattutto quando si è poveri.
I diversi assi di difesa
Generalmente si possono incrociare tre assi di difesa:
Asse procedurale e vizio di forma:
Ci possono essere diversi errori (nomi, indirizzi…) e vizi di forma nell’assegnazione. E’ possibile ottenere dei rinvii di processo sotto diversi pretesti. Certi giudici (ancora più sornioni del solito) considerano che il fatto di occupare una casa senza diritto né titolo è, in sé, una “via di fatto”, altri al contrario considerano che, in assenza di prove di scasso, la via di fatto non è caratterizzata. Ci sono numerose giurisprudenze in questo senso, a favore degli squatter. A quel proposito, può essere importante provare che siete entrati “in buona fede” in una casa abbandonata, aperta, che era già stata squattata prima… E’ importante perché se il giudice considera che c’è via di fatto, può decidere di fare annullare esplicitamente la proroga di procedura di due mesi previsto dall’articolo 62 della legge 91-650 del codice di procedura civile. All’infuori di questo case specifico, questa proroga di due mesi deve essere accordata sistematicamente per ogni sgombero di affittuari o squatter.
Asse miserabilistico:
La nozione di precarietà è quello che permette, secondo la legge francese di ottenere le deroghe (previste dagli articoli L613-1 a L613-5). Bisogna argomentare le proprie difficoltà economiche e sociali insormontabili, gli studi da finire e gli esami da passare, l’impossibilità di ottenere rapidamente una casa popolare dal comune…
La tregua invernale può fare guadagnare tempo se si riesce a beneficiarne (dovrebbe esserne il caso per la maggior parte degli squat). Dura almeno dal 1° novembre al 15 marzo dell’anno seguente (a volte anche più – vedere allegato dell’articolo L.613-3 del codice della costruzione e dell’abitazione). Se il giudice non specifica che si è di fronte ad una via di fatto, la tregua d’inverno è legalmente accordata, implicitamente, anche se capita pure che la tregua d’inverno sia menzionata nella sentenza. Inoltre, oltre a quello che decide il giudice, in tante città la prefettura non espelle in inverno. Si possono fare delle pressioni in quel senso (assembramenti, fax, appelli al sostegno…).
Asse politico:
Si può argomentare sull’utilità pubblica del luogo, perfino dello squat in generale (aspetti sociali e culturali, dinamica di quartiere etc, etc…).
Si può affermare una pratica politica (rifugiati politici, lotte contro la proprietà privata, rifiuto del sistema attuale nel suo insieme) e argomentare intorno alla questione dell’alloggio, delle politiche repressive del comune o della prefettura riguardo ai poveri… Il giudice dovrebbe ufficialmente prendere poco in considerazione questi criteri “politici” per accordare proroghe, ma può essere sia favorevolmente sensibile,… sia detestarlo. Dato che la giustizia non cade dal cielo, è sempre utile informarsi sulla sensibilità del giudice in questione.
Le proroghe
In riassunto, le proroghe (vedere diagramma di procedura con gli articoli di legge completi in annesso):
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L’articolo 62 della legge 91-650 del 9 luglio 1991: prevede una proroga di procedura obbligatoria di due mesi che vi permette de avere il tempo di trovare una soluzione di rialloggiamento. Può essere prorogato di tre mesi se il giudice considera che lo sgombero possa avere “conseguenze di eccezionale durezza”. Può essere soppresso sulla base della via di fatto.
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Gli articoli L613-1 e L613-2: precisano che le proroghe tra 3 mesi e 3 anni possono essere accordate ad occupanti senza diritto né titolo, se il loro rialloggiamento non può essere assicurato in condizioni normali.
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L’articolo L613-3: precisa che gli occupanti senza diritto né titolo hanno diritto alla tregua d’inverno.
Le ammende
Capita che i proprietari chiedono delle ammende: possono essere pseudo-affitti o indennità d’occupazione per “non guadagno”, ammende giornaliere se non andate via dopo la data di sgombero per provare a mandarvi via il più presto possibile senza dover pagare di nuovo un ufficiale giudiziario e far venire la polizia (la legge li considera come “indennità d’occupazione di diritto comune”). Si può tentare di farle annullare in tribunale. Se non si riesce, non è una ragione per perdere la testa o partire prima dell’arrivo degli sbirri.
Tocca a voi giudicare, in ultimo, ma queste ammende hanno l’obbiettivo di farvi pressione ed è raro che siano riscosse, soprattutto se siete insolventi.
Le ordinanze di pericolo (è raro ma capita)
Quando un edifico è considerato in rovina o minaccia di crollare, il sindaco può farlo visitare e chiedere lavori al proprietario. Se il proprietario non è d’accordo, può chiedere una contro-perizia. Il tribunale amministrativo decide in seguito se c’è pericolo o meno e in quanto tempo i lavori dovranno essere effettuati. Se il tribunale amministrativo ha constatato l’insicurezza dell’immobile, anche il sindaco può chiederne lo sfollamento.
Se il sindaco giudica che c’è pericolo imminente può chiedere al tribunale d’istanza di domandare un esperto per verificare. Se l’esperto constata l’urgenza o il pericolo grave e imminente, il sindaco può ordinare le misure provvisorie per la sicurezza, specialmente lo sfollamento dell’immobile.
Il passaggio dei periti
Lasciare entrare periti, geometri e operai venuti a fare dei lavori o rilevamenti “ufficiali” nell’immobile è piuttosto sconsigliato. Tuttavia, rifiutare ad ogni costo l’accesso può portare il proprietario o la prefettura ad accelerare la procedura o lo sgombero. Non ci sono regole in materia e tutto dipende dal contesto e delle vostre scelte strategiche. Se gli esperti passano per un avviso di pericolosità, fate del vostro meglio perché la casa abbia l’aria di tener in piedi o che non si vedano le parti che cadono…
LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA…
LO SGOMBERO
Prima dello sgombero
La sentenza per direttissima (la più usuale delle procedure contro gli squatter) è resa dopo qualche giorno o qualche settimana dopo l’audienza, e dovrà essere notificata dall’ufficiale giudiziario.
In seguito alla sentenza, l’ufficiale giudiziario vi porterà l’ordine di lasciare i luoghi. Se avete ottenuto delle proroghe, queste iniziano a decorrere dalla data dell’ordine di lasciare i luoghi e non dalla data della sentenza. L’unico documento valido è un “ordine di lasciare i luoghi”, “l’ingiunzione di lasciare i luoghi” è quello che possono portarvi prima del processo.
Si presentano quindi due casi:
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Prima di essere “sgomberabili” si ha una proroga di due mesi a partire della data del risultato (articolo 62 della legge 91-650 del codice di procedura civile). Se l’ufficiale giudiziario “dimentica” questi due mesi di proroga, se la decisione di giudizio non notifica esplicitamente l’abolizione di questi due mesi, richiedere all’avvocato di fare un ricorso giuridico per “far applicare la legge”… Il vostro avvocato può chiedere l’annullamento dell’ordine di lasciare i luoghi.
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Se la sentenza precisa che non beneficiate di questi due mesi, siete “sgomberabile” a partire della data fissata dal giudice (da convalidare tuttavia dal famoso “ordine di lasciare i luoghi”).
Al termine della scadenza iniziale, l’ufficiale giudiziario può presentarsi a voi per riprendersi i luoghi, salvo nel caso di resistenza da parte vostra. In tal caso, il proprietario dovrà fare una richiesta presso il commissariato o il prefetto (di polizia) per realizzare lo sgombero. Il proprietario potrà chiamare gli sbirri solo quando saranno passate le scadenze ottenute. Non si rischia niente a rifiutare di partire al passaggio dell’ufficiale giudiziario.
La prima sentenza di sgombero è “esecutoria” e fare appello o chiedere proroghe non è “sospensivo” (significa che durante questa procedura, potete essere espulso). Detto questo, rimane possibile adire il JEX (giudice d’esecuzione delle condanne) per chiedere le proroghe supplementari. Per adire il JEX, bisogna trovare nuovi elementi da aggiungere agli incartamenti, sovente su base di precarietà. Il JEX può prorogare le date.
Si può anche fare appello al tribunale d’istanza. Gli appelli al JEX o al tribunale d’istanza sono normalmente gratuiti con l’aiuto giurisdizionale, ma, a volte bisogna pagare i procuratori legali. Il vostro avvocato può chiedere che questi appelli siano fatti a data fissa.
Tocca al prefetto decidere dell’uso della forza pubblica per procedere allo sgombero, ecco perché chiede al commissario del quartiere di fare un’inchiesta sulle conseguenze di quell’azione.
A volte non c’è inchiesta, gli sbirri vengono direttamente vedervi o siete convocati al commissariato. Vi faranno delle domande di base sulla vostra situazione. Non rischiate niente, a priori, se non andate al commissariato per l’inchiesta sociale, o se non rispondete agli sbirri. Ad ogni modo, rispondere serve solo a possibili casini.
Quando pensate che lo sgombero si prepara, potete chiamare la prefettura per chiedere se il ricorso alla forza pubblica è stato accordato. Non sono obbligati a rispondere e, a volte, se rispondono, mentono.
Capita che la prefettura mette tanto tempo ad espellere dopo il suo accordo al ricorso della forza pubblica. Soprattutto se temono una resistenza o dei disordini.
A loro piace espellere nel bel mezzo del mese di agosto quando non c’è nessuno o di lasciare marcire gli squatter perché si stanchino di aspettare e vivere barricati. Tocca voi organizzarvi di conseguenza… e di deludere le loro speranze.
Sgombero e resistenza
Gli sbirri hanno il diritto di espellere tra le h. 6 e le h. 21, salvo la domenica.
Si possono fare diverse scelte:
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partire prima,
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aspettare che gli sbirri abbiano sfondato la porta per partire,
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resistere in diversi modi e farsi espellere con la forza.
Si può anche tentare di essere abbastanza forti, ingegnosi e sostenuti per impedire lo sgombero. Capita a volte, anche a questo punto…
Il fatto di resistere allo sgombero, di essere barricati e di non uscire volontariamente, non è un delitto in sé. Dopo, rischiate comunque, secondo il metodo con cui avviene lo sgombero, di essere incolpati per i soliti delitti abituali di oltraggio, violenza, ecc… Ma capita di rado. Al termine dello sgombero, rischiate un controllo d’identità nella strada o al posto di polizia.
Lasciate correre la vostra immaginazione per le barricate. Conoscete la casa, gli sbirri no. Bisogna sapere che, anche con una barricata solida, gli sbirri hanno dei buoni attrezzi ed è molto raro che solo le barricate impediscono gli sgomberi. In generale, buone barricate ritardano gli sbirri da qualche minuto a qualche ora.
Oltre alle barricate, quello che può ritardare lo sgombero, è il fatto che gli squatter siano inaccessibili (il tetto è un buon rifugio).
Un’altra tattica complementare di resistenza è di avere una catena telefonica d’urgenza e tanti amici che arrivano sul posto, bloccano le strade, fanno casino. Per impedirvelo, gli sbirri fanno in modo, a volte, di chiudere il perimetro, quindi bisogna essere rapidi e aver immaginazione…
A volte, è difficile ricuperare i propri effetti personali durante lo sgombero. E’ possibile che mobili e cose siano buttati o murati. Eppure, legalmente, il proprietario ha l’obbligo di tenere a disposizione le vostre cose, l’ufficiale giudiziario dovendo farne l’inventario, poi sono portate in un deposito gratuito (paga il proprietario).
Gli sgomberi possono essere situazioni dure, tristi e rivoltanti, ma anche eccitanti, intense e rivelatrici di una forza collettiva di fronte alla polizia e le istituzioni… Possono risvegliare la solidarietà del vicinato, evidenziare alla vista di tutti che certe persone osano resistere alle pressioni, far passare un messaggio forte, controbilanciare la frustrazione di farvi sbattere fuori e far capire alle autorità che non è così semplice espellere gli squatter.
Con una scena squat visibile, attiva e dinamica, il fatto di resistere agli sgomberi e i casini che creano, formano un punto cruciale del rapporto di forza, che possiamo augurare si metta in moto di fronte alle autorità perché gli squat rimangano e si moltiplichino.
ALLEGATI
Allegato 1 – Articoli di legge sulle diverse proroghe
Articolo di legge relativo alla tregua d’inverno
Articolo L.613-3 del Codice della costruzione e dell’abitazione:
Nonostante ogni decisione di sgombero passata per forza di cose in giudizio e malgrado la fine delle proroghe accordate in virtù degli articoli precedenti, deve essere sospeso ad ogni misura di sgombero non eseguito alla data del (L. n° 90-449 del 31 maggio 1990, art. 21) “1° novembre” di ogni anno fino al 15 marzo dell’anno seguente, a meno che il ri-alloggiamento degli interessati sia assicurato in condizioni sufficienti rispettando l’unità e i bisogni della famiglia.
(L. n° 91-650 del 9 luglio 1991, art. 64) “Le disposizioni del presente articolo non sono tuttavia applicabili quando le persone il cui sgombero è stato ordinato, sono entrate nei locali per via di fatto o quando questi sono situati in un edificio oggetto di una disposizione di pericolosità”.
Articolo di legge che può essere utile avere sotto mano il giorno in cui l’ufficiale giudiziario vi da l’ordine di lasciare i luoghi
“Se lo sgombero verte su un locale adibito ad abitazione principale della persona sgombrata o di occupanti, non può aver luogo senza pregiudicare alle disposizioni degli articoli L.613-1 a 613-5 del Codice della costruzione e dell’abitazione che al termine della proroga di due mesi che segue il comandamento. Tuttavia, con decisione speciale e motivata, il giudice può, soprattutto quando le persone il cui sgombero è stato ordinato, sono entrate nei locali per via di fatto, ridurre o sopprimere questa proroga.
Quando lo sgombero comporterebbe per la persona in questione, conseguenze di una eccezionale durezza, per il periodo dell’anno considerato o per le circostanze atmosferiche, la durata può essere prorogata dal giudice per un periodo non eccedente ai tre mesi.
Appena arrivato l’ordine di lasciare i locali, l’ufficiale giudiziario ne deve informare il rappresentante dello Stato del dipartimento, in vista della presa in carico della domanda di ri-alloggiamento dell’occupante, nel quadro del piano dipartimentale d’azione per l’alloggio delle persone sfavorite previsto dalla legge n° 90-449 del 31 maggio 1990, mirante alla messa in opera del diritto all’alloggio”.
Allegato 2 – Testo da affiggere all’esterno dello squat
ESEMPIO DI BACHECA UTILE DA AFFIGGERE SULLA PORTE D’INGRESSO IN MODO CHE GLI SBIRRI NON SI PERMETTANO QUALSIASI COSA QUANDO PASSANO (SOPRATTUTTO LA PRIMA VOLTA)
Questo luogo è il nostro domicilio e la nostra residenza principale. In quando residente in quest’immobile, siamo tutelati dalla legge.
Agire fuori del quadro procedurale è cozzare contro uno dei grandi principi del diritto francese, l’inviolabilità del domicilio.
Secondo l’articolo 432-8 del Codice penale, “il fatto, per una persona depositaria dell’autorità pubblica o incaricata di missione presso il servizio pubblico, agendo nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni o della sua missione, di introdursi o di tentare di introdursi nel domicilio altrui contro la volontà dell’occupante, fuori dei casi previsti dalla legge, è punibile di due anni di prigione e 30 000 euro di multa”.
I residenti
NON PUO’ ESSERCI SGOMBERO SENZA LA DECISIONE ESECUTORIA DEL TRIBUNALE D’ISTANZA.
Allegato 3 – Testo da affigere all’interno dello squat
ESEMPIO DI TESTO CHE PUÒ ESSERE UTILE AFFIGGERE ALL’INTERNO DELLO SQUAT IN PREVISIONE DI CERTE SITUAZIONI
AVVISO A OCCUPANTI E PERSONE DI PASSAGGIO: QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SE LA POLIZIA O UN UFFICIALE GIUDIZIARIO FA VEDERE LA PUNTA DEL NASO!
NON CI PUO’ ESSERE SGOMBERO SENZA DECISIONE ESECUTORIA DEL TRIBUNALE D’ISTANZIA (T.I)
Dunque se gli sbirri tentano qualsiasi cosa senza decisione del T.I, spiegare che lì vive della gente, che è il loro domicilio e la loro residenza principale, che, in quanto residente, sono protetti dalla legge, segnalare loro che agiscono fuori dal quadro procedurale e che, secondo l’articolo 432-8 del codice penale “il fatto, per una persona depositaria dell’autorità pubblica o incaricata di missione presso il servizio pubblico, agendo nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni o della sua missione, di introdursi o di tentare di introdursi nel domicilio altrui contro la volontà dell’occupante, fuori dei casi previsti dalla legge, è punibile di due anni di prigione e 30 000 euro di multa”.
Se tentano di affermare che siamo nei luoghi da meno di 48 ore, siamo qui ufficialmente da più di 48 ore (indicare una data precisa, che sia la stessa per tutti): delle lettere (il timbro postale facendo fede) possono confermare.
Potete bluffare in vari modi, per esempio: abbiamo contattato l’avvocato, siamo sostenuti da una rete associativa e abbiamo iniziato a contattare il proprietario per informarlo del nostro operato.
Invocare, se necessario, la tregua d’inverno che incomincia il 1° novembre al più tardi (ma può iniziare prima).
SOPRATTUTTO NON LASCIARLI ENTRARE!
Certo, si tratta, durante la discussione con la polizia, di non innervosirsi, rimanere calmi senza paura, ma senza lasciarsi impressionare.
Precisare che non c’è stato scasso, la porta era aperta, etc…
La constatazione d’occupazione, come pure la consegna dell’atto di sgombero in mano propria, DEVONO ESSERE FATTE DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO, non da un suo impiegato. Se l’ufficiale giudiziario viene e avete scelto di difendervi in tribunale, bisogna assolutamente dargli i nomi messi sulla buca delle lettere affinché non possa scatenare una procedura d’urgenza che potrebbe portare ad un’ordinanza su richiesta di sgombero rapido.
Lo sgombero non può aver luogo una domenica o un giorno festivo e può essere eseguito solo tra le ore 6 e le ore 21.
Allegato 4 – EDF e la legge
Articolo 23 delle tariffe vigenti dell’EDF
OBBLIGO DI CONSENTIRE GLI ABBONAMENTI
Sul territorio della concessione, il concessionario è tenuto a consentire agli abbonamenti, in vista della fornitura d’energia elettrica alle condizioni delle tariffe vigenti, ad ogni persona che chiederà di contrattare o di rinnovare un abbonamento la cui durata e le caratteristiche saranno precisate, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, salvo se ha ricevuto nel frattempo un’ingiunzione contraria dall’autorità competente in materia di polizia o d’urbanizzazione e sotto riserva del rispetto dei testi regolamentari relativi al controllo della conformità delle installazioni interne.
Nel caso in cui l’abbonato non paghi la partecipazione prevista all’articolo 16, il concessionario può, di propria iniziativa o su richiesta della collettività concedente quando una partecipazione gli è dovuta, rifiutare la messa in tensione dell’installazione dell’interessato o, se questa è già stata effettuata in seguito al non pagamento da parte dell’abbonato, interrompere, dopo messa in mora, la consegna.
Il concessionario non sarà tenuto di accordare un contratto, per un punto di consegna dato, fino a quando il precedente non sarà stato recesso. Il concessionario è per altro tenuto, possibilmente con le capacità delle linee, a fornire l’energia elettrica per le installazioni provvisorie, salvo se ha ricevuto nel frattempo ingiunzione dall’autorità competente della polizia.
La fornitura dovrà essere assicurata dal concessionario nella scadenza di un mese massimo a partire della domanda d’abbonamento o di modifica d’abbonamento, aumentato, se è il caso, della proroga necessaria all’esecuzione dei lavori utili per l’alimentazione dell’installazione del richiedente e di cui deve essere informato.
Tra l’altro:
L’articolo L.122-1 del Codice della consumazione e l’articolo 1123 del Codice civile dicono all’incirca che non si ha il diritto di rifiutare la vendita di un prodotto proposto. Quello può sempre aiutare…
Allegato 5 – Richiamo alla legge (se temete una richiesta d’ordinanza di sgombero)
Copia indirizzata al Dr TizioCaio, avvocato.
Oggetto: richiamo alla legge
Dottore,
La informiamo che delle persone occupano dal …/…/… un edificio situato in…. del quale siete proprietario.
Questo luogo è d’ora in poi il loro domicilio e la loro residenza principale (secondo l’articolo 102 del Codice civile, “il domicilio di ogni francese, in quanto all’esercizio dei suoi diritti civili, è nel luogo dove ha il suo principale insediamento”). Agire fuori del quadro procedurale è andare contro ad uno dei grandi principi del diritto francese: l’inviolabilità del domicilio. Secondo l’articolo 432-8 del Codice penale, “il fatto, per una persona depositaria dell’autorità pubblica o incaricata di missione presso il servizio pubblico, agendo nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni o della sua missione, di introdursi o di tentare di introdursi nel domicilio altrui contro la volontà dell’occupante, fuori dei casi previsti dalla legge è punibile di due anni di prigione e 30 000 euro di multa”.
Queste persone si sono chiaramente nominate e identificate ai poliziotti che sono venuti a controllarle in quanto residenti nell’edificio. (cf. verbale). Inoltre il loro nome è affisso sulla porta dell’edificio. D’ora in poi, ogni misura di sgombero deve essere oggetto, non di una richiesta di disposizione di sgombero, ma di una procedura contraddittoria al Tribunale d’Istanza, dove deve essere dato agli occupanti la possibilità di difendersi tramite un avvocato e di far valere il loro diritto a proroghe. Secondo la legge n° 91-650 del 9 luglio 1991, “se lo sgombero verte su un locale adibito ad abitazione principale della persona sgombrata, non può aver luogo, senza pregiudicare gli articoli L.613-1 a L.613-5 del codice della costruzione e dell’abitazione, che dopo la scadenza dei due mesi che seguono il comando”.
Distinti saluti.
Allegato 6 – I tentativi di indurimento giuridico e il cosiddetto “emendamento anti-squat” del 2007.
Dal 2001, progetti di criminalizzazione dell’occupazione senza diritto né titolo, sono apparsi a diverse riprese e sono generalmente stati ritirati o svuotati della loro sostanza in seguito a controversie e proteste, specialmente da parte di associazioni per il diritto alla casa. Le leggi sulla “sicurezza interna” votate nel 2001 prevedevano di trasformare l’occupazione di edifici vuoti in delitto. Alla fine solo il delitto di occupazione di terreno nudo, colpendo i nomadi, è stato tenuto.
Nel 2005, qualche infame deputato ha provato a far passare la flagranza di reato da 48 h a 72 h per gli squat, con il pretesto che bisognava sorvegliare gli edifici in permanenza per poter tentare di far espellere gli squat senza processo e che 48 h era troppo corto. Anche questo emendamento non è passato.
Nel 2007, dei senatori questa volta hanno tentato di far credere che era sempre più comune che dei buoni cittadini francesi, rientrando dalle vacanze, trovassero gli squatter a casa e si vedessero nell’impossibilità di farli uscire e nell’obbligo di dormire fuori, aspettando che troppe lunghe procedure di sgomberi arrivassero a termine. Si tratta evidentemente di un fenomeno inventato di sana pianta, da una parte perché questo tipo di casi non succede quasi mai, dall’altra quando succede gli squatter si fanno cacciar via manu militari. Il fatto di installarsi nel domicilio altrui è in effetti già un delitto passibile di prigione e di multe. Alla fine, il testo adottato dà una regola per le procedure rapide di sgombero con messa in dimora per il prefetto, nel caso specifico, di mantenimento nel domicilio altrui.
Nondimeno, se si resti fermi, quando l’edificio occupato non è il domicilio principale di nessun altro che gli squatter e che il proprietario non può provare il contrario, non c’è teoricamente ragione che questa legge cambi benché ci sia, in realtà, un occupazione senza diritto né titolo.
L’articolo di legge è ricopiato sotto a titolo indicativo, nel caso in cui si cercasse di farlo valere in modo errato contro di voi.
Questo corso storico dei tentativi di avanzamenti giuridici anti-squat di questi ultimi anni mira anche a ricordare che la situazione non è stabile e che è nell’interesse de ogni squatter di rimanere vigile e di reagire pubblicamente creando un rapporto di forza con il governo appena nuovi tentativi di criminalizzazione dell’occupazione senza diritto né titolo sopraggiungono.
Sull’introduzione e il mantenimento nel domicilio altrui:
Articolo 38 della legge n° 2007-290 del 5 marzo 2007, che istituisce il diritto all’alloggio in opposizione e che porta a diverse misure in favore della coesione sociale
In caso di introduzione e di mantenimento nel domicilio altrui con l’ausilio di manovre, minacce, vie di fatto o di costrizione, il proprietario o l’affittuario dell’alloggio occupato può chiedere al prefetto di obbligare l’occupante di lasciare i luoghi, dopo aver fatto denuncia, da la prova che l’alloggio costituisce il suo domicilio e fa constatare l’occupazione illecita da un ufficiale di polizia giudiziaria.
La messa in dimora è accompagnata da una scadenza di esecuzione che non può essere inferiore a 24 ore. E’ notificata agli occupanti e pubblicata sotto forma di affissione in comune e sui luoghi stessi. Caso mai, è notificata al proprietario e all’affittuario.
Quando la messa in dimora di lasciare i luoghi non è stata seguita entro la data fissata, il prefetto deve procedere all’evacuazione forzata dell’alloggio, salvo opposizione del proprietario o dell’affittuario nel tempo stabilito per l’esecuzione della messa in dimora.